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Sez. U, Sentenza n. 7706 del 06/08/1998 (Rv. 517798 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Prolungamento dei lavori di manutenzione di una strada pubblica - Perdita di clientela subita dall'imprenditore commerciale a causa dell'impossibilità di accesso all'esercizio commerciale - Nesso eziologico con un comportamento illecito della p.a. - Esclusione - Deduzione di negligenza della p.a. nella valutazione della complessità dell'opera - Irrilevanza - Fondamento - Insindacabilità della programmazione e della progettazione di un 'opera pubblica.
Stato
decisa il 1998-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517798-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE

Il mancato guadagno dell'imprenditore per le difficoltà (o l'impossibilità) di accesso della clientela al proprio esercizio commerciale in conseguenza del protrarsi dei lavori di manutenzione di una strada pubblica, la cui causa venga indicata dal privato nella inadeguata valutazione da parte dell'ente proprietario della complessità delle opere, per l'omesso espletamento delle opportune indagini e verifiche tecniche, non può collegarsi eziologicamente ad un'attività illecita della pubblica amministrazione, non essendo ipotizzabile in via generale una regola che imponga a questa di fissare preventivamente i tempi di esecuzione dei lavori su beni pubblici ad essa appartenenti, la programmazione e la progettazione dei quali rientra nella insindacabile discrezionalità dell'amministrazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)