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Sez. 3, Sentenza n. 3631 del 28/04/1997 (Rv. 503944 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Discrezionalità dei criteri e dei mezzi relativi alla realizzazione e alla manutenzione - Limiti - Inosservanza di leggi, regolamenti, norme di prudenza e diligenza - Responsabilità della P.A. per i danni arrecati a terzi - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503944-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE

La discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità dell'amministrazione per non aver munito una strada di fossi laterali di scalo, fatto dal quale era derivato un incontrollato e notevole deflusso di acqua sui terreni confinanti, con conseguente danneggiamento).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 4, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)