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Sez. 2, Sentenza n. 11157 del 30/05/2016 (Rv. 639978 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Conclusioni delle parti - Abbandono di alcune domande - Effetti processuali - Riproposizione di tali domande in separato giudizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639978-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA

L'abbandono, in sede di precisazione delle conclusioni, di alcune domande ha esclusivamente un effetto processuale, impedendo al giudice di decidere su esse, ma non pregiudica né il diritto sostanziale né il diritto d'azione, sicché la parte, salvo non vi abbia esplicitamente rinunciato, può successivamente riproporle in un separato giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)