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Sez. 1 - , Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019 (Rv. 656277 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Procedimento civile - Domanda giudiziale - Rinuncia - Mancata riproposizione di domande - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656277-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA

Affinchè una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)