Sez. 5, Sentenza n. 16840 del 05/07/2013 (Rv. 627060 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Mancata riproposizione di domande - Presunzione di abbandono - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA
La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa. (In applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, avendo il ricorrente espressamente indicato, con le conclusioni, solo il credito portato in domanda con riserva ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aveva ritenuta abbandonata la domanda di ammissione al passivo degli ulteriori crediti per i quali non pendeva ricorso innanzi al giudice tributario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 88 art. 602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)