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Sez. 2, Sentenza n. 4020 del 09/07/1984 (Rv. 435988 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - COLPA - PRESCRIZIONE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435988-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - COLPA - PRESCRIZIONE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

In tema di inadempimento delle obbligazioni, a norma dell'art. 1218 cod. civ., la colpa del contraente inadempiente si presume. Pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a suffragare il convincimento di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione. (V 3979/82, mass n 421932; (V 1656/81, mass n 412324).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)