Sez. 2, Sentenza n. 4020 del 09/07/1984 (Rv. 435988 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - COLPA - PRESCRIZIONE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - COLPA - PRESCRIZIONE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
In tema di inadempimento delle obbligazioni, a norma dell'art. 1218 cod. civ., la colpa del contraente inadempiente si presume. Pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a suffragare il convincimento di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione. (V 3979/82, mass n 421932; (V 1656/81, mass n 412324).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)