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Sez. 3, Sentenza n. 3979 del 03/07/1982 (Rv. 421932 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421932-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*

In tema di inadempimento delle obbligazioni, se è vero che, a norma dell'art. 1218 cod. civ., la colpa del contraente inadempiente si presume, ove non sia provata l'impossibilità dell'adempimento della prestazione per causa a lui non imputabile, tuttavia, quando ricorrano circostanze positivamente apprezzabili, idonee ad escludere, anche in relazione al comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto, l'elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole. (V 2835/67, mass n 330414).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)