Sez. 3, Sentenza n. 1656 del 21/03/1981 (Rv. 412324 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - CLAUSOLA DI ESONERO - MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DEBITORE - OGGETTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - CLAUSOLA DI ESONERO - MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DEBITORE - OGGETTO.*
Dal coordinamento delle Disposizioni di cui agli artt 1229 - che consente le clausole che escludono o limitano la responsabilita del debitore per colpa lieve nell'inadempimento e nell'inesatto adempimento - e 1218 cod civ - che pone, in via presuntiva, tale responsabilita a carico del debitore, salva la prova che lo inadempimento o il ritardo sia derivato esclusivamente da causa, esattamente individuata, a lui non imputabile - deriva che - in presenza di una clausola siffatta e qualora l'adempimento sia mancato o sia stato inesatto - il debitore ha l'Onere di provare o l'esistenza di una causa a lui estranea, cioe al di fuori del suo potere di controllo, che abbia determinato l'inadempimento (o l'inesatto adempimento), oppure che la sua attivita (od inattivita) concreti semplicemente una colpa lieve, senza trascendere nella colpa grave o nel dolo, restando altrimenti a suo carico la responsabilita per l'inadempimento (od inesatto adempimento).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)