Sez. L, Sentenza n. 3147 del 04/10/1975 (Rv. 377250 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI ADDETTI AD AZIENDE TESSILI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - OPERAI PASSATI ALLA CATEGORIA DI INTERMEDI - COMPUTO DI ANZIANITA CONVENZIONALE PER LA QUALIFICA OPERAIA - LICEITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI ADDETTI AD AZIENDE TESSILI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - OPERAI PASSATI ALLA CATEGORIA DI INTERMEDI - COMPUTO DI ANZIANITA CONVENZIONALE PER LA QUALIFICA OPERAIA - LICEITA - CONDIZIONI.*
E legittima la disciplina collettiva che, agli artt 17 del CCNL per gli addetti alle aziende esercenti la tintoria, stamperia e finitura tessile del 31 luglio 1959, parte categorie speciali e intermedie, e art 6 CCNL del 27 luglio 1967, stabilisce che l'indennita di anzianita del lavoratore, il quale abbia svolto in un unico rapporto mansioni diverse, passando da quelle di operaio alle mansioni di intermedio, sia determinata calcolando, nel computo, il coefficiente dell'ultima retribuzione, contrattualmente stabilita per la categoria di intermedio od equiparato dal contratto collettivo nazionale vigente alla fine del rapporto, moltiplicato per il numero degli anni di servizio di intermedio, ed invece una maggiore anzianita convenzionale di un anno per ogni sei anni di anzianita con la qualifica di operaio; a condizione che, anche per il periodo precedente a quello in cui il lavoratore ha svolto mansioni di intermedio, il detto coefficiente di 1 a 6 non sia inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva per la categoria di operaio, nella quale ultima ipotesi deve essere applicato il coefficiente piu favorevole. (V 2822/74, mass n 371238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 31/07/1959 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)