Sez. L, Sentenza n. 5958 del 11/03/2013 (Rv. 626093 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI | Art. 45 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 - Destituzione - Presupposti - Danni all'azienda derivante dalla condotta dolosa del lavoratore - Nozione - Dolo eventuale - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie relativa a scherzo del lavoratore verso un collega.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di sanzioni disciplinari a carico di autoferrotranvieri, l'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931, nel ricollegare la destituzione al fatto di "chi dolosamente rechi o tenti di recar danno all'azienda", presuppone il dolo del lavoratore, da intendersi non solo come volontà dell'evento dannoso, ma anche come accettazione del rischio che questo si verifichi, essendo interesse aziendale prevenire situazioni lavorative anche solo potenzialmente dannose. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto la legittimità della sanzione con riguardo ad uno scherzo posto in essere dal lavoratore che aveva messo in pericolo l'integrità fisica di un collega, pur senza conseguenze in concreto dannose).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 45, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)