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Sez. 1, Sentenza n. 11130 del 17/11/1990 (Rv. 469801 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - D.L. N. 660 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE PER LA RIPETIZIONE D'IMPOSTA GIÀ PAGATA - ESCLUSIONE - PAGAMENTO EFFETTUATO PER EVITARE L'ESECUZIONE IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469801-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - D.L. N. 660 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE PER LA RIPETIZIONE D'IMPOSTA GIÀ PAGATA - ESCLUSIONE - PAGAMENTO EFFETTUATO PER EVITARE L'ESECUZIONE IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - IRRILEVANZA.*

Il condono fiscale di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, riguarda solo le controversie relative a Tributi non ancora percepiti dall'amministrazione finanziaria, e pertanto non è applicabile in quelle aventi ad oggetto la ripetizione di un'imposta già pagata, qualunque sia stata la ragione del versamento, e quindi anche ove esso sia stato effettuato dal contribuente al solo fine di evitare l'esecuzione in pendenza dell'opposizione proposta contro l'ingiunzione fiscale e con riserva di ripetizione. (Conf 4482/88, mass n 459445; (Conf 5072/87, mass n 453672).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)