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Sez. U, Sentenza n. 4482 del 07/07/1988 (Rv. 459445 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - RIPETIZIONE DI IMPOSTA GIÀ PAGATA - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459445-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - RIPETIZIONE DI IMPOSTA GIÀ PAGATA - INAPPLICABILITÀ.*

Il condono fiscale, di cui al decreto legge 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), riguarda le controversie inerenti a Tributi non ancora percepiti dalla amministrazione finanziaria, e, pertanto, non trova applicazione per le controversie aventi ad oggetto la ripetizione di un'imposta già pagata, anche se il versamento sia stato effettuato dal contribuente per evitare l'esecuzione in pendenza dell'opposizione proposta contro l'ingiunzione fiscale. (Conf 5072/87, mass n 453672; (Conf 785/85, mass n 438984).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)