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Sez. 1, Sentenza n. 5072 del 11/06/1987 (Rv. 453672 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - INTEGRALE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PRINCIPALE E COMPLETAMENTO - DOMANDA DI CONDONO IN ORDINE AGLI INTERESSI MORATORI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453672-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - INTEGRALE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PRINCIPALE E COMPLETAMENTO - DOMANDA DI CONDONO IN ORDINE AGLI INTERESSI MORATORI - INAMMISSIBILITÀ.*

Le Disposizioni del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973 n. 823 relative al cosiddetto "condono fiscale" sono operanti soltanto con riguardo ai Tributi non ancora pagati. Pertanto, in materia di imposta di successione è inammissibile la domanda del contribuente di definizione agevolata della controversia secondo le Disposizioni suddette in ordine agli interessi moratori proposta dopo avere interamente assolta l'imposta principale e complementare. (Conf 785/85, mass n 438984; (Conf 3711/84, mass n 435699; (Conf 6573/81, mass n 417417; (Conf 1815/77, mass n 385551).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)