Sez. L, Sentenza n. 6761 del 13/03/2008 (Rv. 602388 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Accertata insussistenza del rischio silicosi - Datore di lavoro - Diritto alla restituzione del premio silicosi indebitamente pagato - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In tema di accertata insussistenza del rischio silicosi, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione del premio silicosi indebitamente pagato a decorrere dal 1° luglio 1988, data di entrata in vigore del d.m. 18 giugno 1988 che, innovando rispetto a quanto stabilito con il precedente d.m. 10 dicembre 1971, ha disposto, agli artt. 13 e 14, che i provvedimenti di riclassificazione, sia adottati ad iniziativa dell'INAIL che richiesti dal datore di lavoro, hanno effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 154, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 14, DM Lavoro e previdenza sociale 20/06/1988 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)