Sez. L, Sentenza n. 11145 del 07/05/2008 (Rv. 603102 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione - Rischio di silicosi ed asbestosi - Premio supplementare - Oneri collegati alle malattie professionali derivanti dalla esposizione a tali rischi - Computo degli oneri diretti - Ripartizione tra tutte le aziende di una percentuale (nella misura del settantacinque per cento) degli oneri - Legittimità - Mancata esposizione specifica al detto rischio - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
L'intervento assicurativo in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali si basa sul principio generale di mutualità tra assicuranti e sulla necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario dell'assicuratore. Ne consegue, in tema di determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione, che è corretto il criterio di computo degli oneri diretti, che prevede la ripartizione tra tutte le aziende, comprese quelle non specificamente esposte al relativo rischio, di una percentuale (nella misura del settantacinque per cento) degli oneri collegati alle malattie professionali derivanti dalla esposizione a rischio di silicosi ed asbestosi.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)