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Sez. L, Sentenza n. 7870 del 24/04/2004 (Rv. 572314 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Trattamento straordinario - Integrazione salariale - Computo - Tredicesima mensilità - Inclusione - Massimale mensile - Operatività anche per le mensilità aggiuntive - Sussistenza - Art. 44, D.L. n. 269 del 2003 - Natura interpretativa - Efficacia retroattiva - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572314-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Con riferimento al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, nel calcolo dell'integrazione salariale spettante ai lavoratori sospesi dal lavoro per un massimo di dodici mensilità, ex articolo unico legge 13 agosto 1980 n. 427, i ratei delle tredicesime mensilità annuali sono computati nei limiti dei massimali ivi previsti, in base all'art. 44, comma sesto, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha efficacia retroattiva; rispetto a tale norma devono ritenersi manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale, atteso che il carattere retroattivo non è in contrasto con il principio di ragionevolezza e con altri interessi costituzionalmente protetti; che il carattere interpretativo non viola la funzione giurisdizionale, non avendo il legislatore inciso sulla "potestas iudicandi"; che la norma non determina disparità di trattamento rispetto a chi abbia ottenuto miglior trattamento per effetto di precedenti giudicati e in relazione ai diversi tetti previsti, collegandosi questi ultimi a diverse retribuzioni di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1980 num. 427, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 6 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 25, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)