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Sez. L, Sentenza n. 6665 del 22/05/2000 (Rv. 536780 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Trattamento straordinario - Integrazione salariale - Computo - Tredicesime mensilità annuali - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536780-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Nei casi di trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, nel calcolo dell'integrazione salariale spettante ai lavoratori sospesi dal lavoro, ex articolo unico legge 13 agosto 1980 n. 427, vanno computati anche quegli emolumenti che, pur facendo parte della retribuzione complessiva, non corrispondano a specifici periodi lavorati, quali le tredicesime mensilità annuali, tanto più che il credito avente ad oggetto l'integrazione ha natura previdenziale o anche di garanzia del salario, sicché l'interpretazione della suddetta disposizione non può discostarsi dai dettati degli art. 36 e 38 Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 13/08/1980 num. 427, Costituzione art. 36, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)