Sez. U, Sentenza n. 4583 del 14/07/1981 (Rv. 415298 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI PSICHIATRI, PEDIATRI E PSICOLOGI- PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE PRESSO UN CENTRO PSICOPEDAGOGICO ISTITUITO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ESERCIZIO DI PROFESSIONE INTELLETTUALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI PSICHIATRI, PEDIATRI E PSICOLOGI- PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE PRESSO UN CENTRO PSICOPEDAGOGICO ISTITUITO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ESERCIZIO DI PROFESSIONE INTELLETTUALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Le prestazioni lavorative, che siano effettuate da medici psichiatri pediatri o psicologi, presso un centro psicopedagogico istituto dall'amministrazione provinciale (nella specie, di Varese), con continuita, corrispettivo predeterminato e stabile inserimento nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica di detto ente territoriale, non integrano un Esercizio di professione intellettuale, ma configurano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora, a prescindere dal nomen iuris adottato dalle parti, siano caratterizzate da vincolo di subordinazione, e, cioe, non da un mero coordinamento della collaborazione di detti sanitari, compatibile con l'attivita professionale, ma da un assoggettamento a direttive del datore di lavoro, o di personale all'uopo preposto (direttore del centro), tali da non lasciare spazio ai sanitari medesimi in ordine alla Determinazione dei modi della loro attivita. (V 983/79, mass n 397179).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)