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Sez. U, Sentenza n. 1884 del 26/03/1982 (Rv. 419728 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DESTINATE AD UN SERVIZIO A FAVORE DI TERZI GESTITO DA UN ENTE PUBBLICO - INIDONEITÀ DEGLI ATTI DI CAUSA A CONFIGURARE LA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUESTIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - RISOLUZIONE CON RIFERIMENTO AI PRESUPPOSTI DI FATTO INDICATI NELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419728-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DESTINATE AD UN SERVIZIO A FAVORE DI TERZI GESTITO DA UN ENTE PUBBLICO - INIDONEITÀ DEGLI ATTI DI CAUSA A CONFIGURARE LA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUESTIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - RISOLUZIONE CON RIFERIMENTO AI PRESUPPOSTI DI FATTO INDICATI NELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*

Nelle controversie relative ai rapporti aventi ad oggetto prestazioni professionali destinate con carattere di continuità ad un servizio a favore di terzi gestito da un ente pubblico, ove dagli Atti non siano ricavabili elementi che consentano di affermare o escludere la sussistenza del vincolo della subordinazione (decisivo ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto e rilevante, conseguentemente, ai fini della qualificazione dello stesso come rapporto di pubblico impiego), la questione della giurisdizione del giudice adito deve essere risolta, senza pregiudizio della successiva decisione di merito, alla stregua del criterio dettato dall'art. 5 cod. proc. civ., ossia con riferimento ai presupposti di fatto (rapporto di lavoro subordinato o autonomo) indicati nella domanda proposta dall'attore. (V 4583/81, mass n 415298; (V 3498/81, mass n 414097; (V 983/79, mass n 397179).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)