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Sez. 1, Sentenza n. 16538 del 15/07/2009 (Rv. 609096 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE | Atti di accreditamento e di prelevamento - Natura giuridica - Atti di utilizzazione di un unico contratto ad esecuzione ripetuta - Configurabilità - Conseguenze - Limiti all'ammissibilità della prova per testimoni stabilita per i contratti - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609096-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE

Gli atti di accreditamento e di prelevamento in conto corrente non sono qualificabili quali autonomi negozi giuridici o quali pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma quali atti di utilizzazione di un unico contratto (di conto corrente) ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che per essi non valgono i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, con riferimento ai contratti, dagli artt. 2721 e seguenti cod. civ., che non sono riferibili ai meri fatti storici, sia pur connessi con il contratto stesso, ed i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o dall'altra parte. (Nella specie, relativa ad una controversia per l'accertamento dell'errore commesso da un cassiere, che aveva accreditato al correntista un prelievo che avrebbe dovuto, invece, addebitargli, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inammissibile la prova per testi diretta a dimostrare l'errore materiale occorso nella redazione di una ricevuta di versamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)