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Sez. 5, Sentenza n. 9435 del 12/06/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166406 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI - OMESSA TENUTA - EQUIVALENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166406-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI - OMESSA TENUTA - EQUIVALENZA - CONDIZIONI.*

In materia di bancarotta fraudolenta documentale, ove si accerti lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento di affari, la distruzione delle scritture contabili o la loro omessa tenuta vanno considerate ipotesi equivalenti. (Conf mass n 149775).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)