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Sez. 5, Sentenza n. 6967 del 11/05/1981 Ud. (dep. 15/07/1981) Rv. 149775 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - DISTRUZIONE E OMESSA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - IPOTESI EQUIVALENTI - CERTEZZA CIRCA LA SUSSISTENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA - SUFFICIENZA - OMESSA TENUTA DELLE SCRITTURE AL FINE DI RECARE PREGIUDIZIO AI CREDITORI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI BANCAROTTA DOCUMENTALE.*
Stato
decisa il 1981-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149775-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - DISTRUZIONE E OMESSA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - IPOTESI EQUIVALENTI - CERTEZZA CIRCA LA SUSSISTENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA - SUFFICIENZA - OMESSA TENUTA DELLE SCRITTURE AL FINE DI RECARE PREGIUDIZIO AI CREDITORI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI BANCAROTTA DOCUMENTALE.*

Ai fini del reato cosiddetto di bancarotta documentale di cui all'art. 216 n. 2 legge fallimentare, una volta accertato lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, la distruzione e la omessa tenuta delle scritture contabili devono ritenersi equivalenti, sicché non rileva che non si sia accertato quale delle due ipotesi siasi verificata quando sia certa la sussistenza di una di esse.Nè ha rilievo che la formula letterale della norma, con il riferimento alla "tenuta" dei libri contabili in guisa da non rendere possibile ecc., alluda ad un'Azione positiva di tenuta irregolare, poiché detta ipotesi è da estendersi a "fortiori" a quella di omessa tenuta, essendo evidente che, in presenza del fine di recare pregiudizio ai creditori, mentre la tenuta irregolare impone l'accertamento della effettiva impossibilità di ricostruzione delle operazioni dell'impresa, la omessa tenuta dei libri e delle scritture importa di per sè, oggettivamente, quella impossibilità, al pari, appunto, della totale distruzione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)