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Sez. 2, Sentenza n. 2388 del 20/05/1992 Cc. (dep. 15/06/1992) Rv. 190634 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga | Obbligo del giudice di sentire il P.M. e il difensore - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1992-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/190634-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga

A norma dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice, prima di provvedere sulla richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, ha l'obbligo di sentire il pubblico ministero e il difensore, ma non la parte personalmente, non essendo questa annoverata tra i soggetti che la norma indica quali contraddittori necessari. Invero nel procedimento incidentale "de quo" ciò che acquista decisivo rilievo è l'aspetto della difesa tecnica, per cui nessun avviso dell'udienza deve essere dato all'indagato. Tale disposizione risponde ai principi di ragionevolezza poiché le questioni dedotte attengono esclusivamente alla sfera della difesa tecnica e, quindi, a facoltà esercitabili dal solo difensore, del tutto diverse da questioni attinenti al fatto contestato, in relazione alle quali è imprescindibile il diritto all'autodifesa dell'indagato. La omessa previsione dell'intervento dell'indagato o imputato nella norma in questione non è, pertanto, frutto di una dimenticanza del legislatore, ma di una scelta discrezionale dovuta alla natura tecnico-giuridica del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)