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Sez. 1, Sentenza n. 11838 del 05/08/2003 (Rv. 569279 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Permanenza di controversia sui rapporti patrimoniali fra coniugi - Pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio ex art. 4, n. 9, della legge n. 898 del 1970 - Ratio - Questione di legittimita costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569279-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

L'art. 4, n. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale prevede, al fine di una sollecita definizione dello "status" dei coniugi, anche senza istanza di parte, la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, non è in contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, non dando luogo ad un'arbitraria discriminazione rispetto ai soggetti che vedano definiti in unico contesto tutti i suddetti rapporti, atteso che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettata in un unico contesto, e che la tutela fornita dai provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4, con la loro espressa modificabilità da parte del giudice istruttore e con la possibile retroattività degli effetti del definitivo riconoscimento dell'assegno di divorzio al momento della domanda vale a garantire il coniuge più debole per tutta la durata del processo.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)