Sez. 1, Sentenza n. 4193 del 18/04/1991 (Rv. 471739 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - In genere | Permanenza di controversia sui rapporti patrimoniali tra coniugi - Pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio - Ammissibilità - Estensione in caso di permanenza di controversia patrimoniale e non nei confronti dei figli - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - In genere
L'art. 4 n. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale prevede, anche senza istanza di parte, la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, trova applicazione anche quando residui controversia, oltre che sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, su quelli, patrimoniali o non, nei confronti dei figli, atteso che, pure in questa ipotesi, sussiste l'esigenza di una sollecita definizione dello "status" dei coniugi. Tale interpretazione manifestamente non pone la citata norma in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25, 29 e 30 della Costituzione, vertendosi in tema di scelte del legislatore ordinario che sono rispettose del diritto di difesa e del principio del giudice naturale, che non introducono un'arbitraria discriminazione rispetto ai soggetti che vedano definiti in unico contesto tutti i suddetti rapporti, e che, inoltre, non pregiudicano la tutela della prole, adeguatamente assicurata anche in corso di causa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)