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Sez. 6, Sentenza n. 120 del 12/01/1996 Cc. (dep. 18/03/1996) Rv. 204529 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | Udienza - Diritto dell'interessato ad intervenire - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204529-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento

Nel procedimento di prevenzione (come del resto in quello di sorveglianza) non è riconosciuto all'interessato il diritto ad intervenire all'udienza, ma soltanto il diritto ad essere sentito qualora ne faccia richiesta; conseguentemente in tale procedimento, a differenza di quanto accade nel processo di cognizione dibattimentale, la mancata partecipazione del proposto all'udienza per legittimo impedimento può assumere rilievo solo quando lo stesso abbia avanzato la suddetta istanza: in assenza di questa, ritualmente viene celebrato il giudizio di prevenzione, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'impedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)