Sez. 6, Sentenza n. 36779 del 02/07/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226336 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s. - Partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero - Diritti del proposto - Partecipazione necessaria - Esclusione - Audizione - Sussistenza - Condizioni - Richiesta di audizione da parte del magistrato di sorveglianza competente - Intempestività - Celebrazione dell'udienza di prevenzione in assenza dell'audizione - Legittimità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione l'udienza in camera di consiglio per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s., della quale va dato avviso alle parti e ai difensori con almeno dieci giorni di anticipo, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ma non del proposto, il quale può chiedere di essere sentito personalmente e, se detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, è sentito prima del giorno dell'udienza stessa dal magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui si trova, a meno che il giudice della prevenzione non ne disponga la traduzione. Ne discende che, non essendo tale audizione necessitata, ma subordinata a una specifica richiesta del proposto, la facoltà di ottenerla va esercitata con tempestività in modo da consentire l'esame del magistrato di sorveglianza prima dell'udienza. Pertanto, qualora il proposto dichiari di non voler presenziare ad essa e chieda di voler essere sentito dal magistrato di sorveglianza, ove quest'ultimo rigetti la richiesta perché intempestiva, correttamente il tribunale dispone che l'udienza sia comunque tenuta, senza che ciò comporti alcuna nullità.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)