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Sez. 1, Sentenza n. 25891 del 17/04/2001 Cc. (dep. 26/06/2001) Rv. 219104 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Partecipazione del condannato - Necessità - Esclusione - Legittimo impedimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219104-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA

Nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del condannato non è necessaria; ne consegue che l'impedimento a comparire, quantunque documentato, non assume alcun rilievo al fine della celebrazione della udienza sempre che l'interessato non abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)