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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32840 del 19/12/2018 (Rv. 652114 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Doppia imposizione internazionale - Tassazione delle "royalties" - Criterio del "beneficiario effettivo" - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652114-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di doppia imposizione internazionale, ai fini della tassazione delle "royalties", opera il criterio, elaborato dalla prassi internazionale, del "beneficiario effettivo", volto a contrastare pratiche finalizzate a trarre profitto dalla autolimitazione della potestà impositiva statale, in forza del quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato contraente che abbia la reale disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi, altrimenti, una traslazione impropria dei benefici convenzionali o un fenomeno di non imposizione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse considerarsi beneficiario effettivo delle "royalties" corrisposte dalla società italiana la società tedesca la quale svolgeva il ruolo di mera intermediaria della casa-madre statunitense, effettiva proprietaria dei marchi e brevetti il cui sfruttamento era stato concesso alla società italiana e alla quale trasferiva gran parte delle "royalties" ricevute dalle controllate europee, assoggettando a tassazione in Germania il reddito costituito da una esigua quota dalla stessa trattenuta a titolo di provvigione per l'attività svolta).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)