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Sez. 2 - , Sentenza n. 35742 del 28/09/2020 Ud. (dep. 14/12/2020) Rv. 280358 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Giudice - Poteri istruttori ex art. 507 cod. proc. pen. - Mancato esercizio - Motivazione - Decadenza della parte dalla prova richiesta - Sufficienza - Esclusione - Revocabilità dell’ordinanza dichiarativa della decadenza dalla prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280358-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

È affetta da violazione di legge la sentenza che si limiti a richiamare l'intervenuta decadenza della parte dalla prova, senza dare adeguata motivazione quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che l'eventuale dichiarata decadenza non impedisce, in applicazione del principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali in tema di prova, di cui all'art. 498, comma 4, cod. proc. pen., l'adozione di un successivo provvedimento di ammissione ex art. 507 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)