Sez. 2, Sentenza n. 2273 del 26/08/1966 (Rv. 324429 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - TRASFERIMENTO IN LUOGO DIVERSO - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - TRASFERIMENTO IN LUOGO DIVERSO - CONDIZIONI.*
L'art.1068 cod. civ.subordina il trasferimento della servitu prediale in un luogo diverso da quello originario anzitutto alla sussistenza di due condizioni positive la prima, alternativa, consistente nel fatto che l'originario Esercizio della servitu sia divenuto piu gravoso, ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioriè e la seconda, consistente nell'offerta al proprietario del fondo dominante di un luogo ugualmente comodo per l'Esercizio della servitu. Peraltro, il cennato trasferimento e subordinato anche alla presenza di un'ulteriore condizione d'ordine negativo, e cioe alla Mancanza, in relazione ad esso, di una lesione alla sfera dominicale altrui. In ordine a tale esigenza, quindi, perche il proprietario del fondo servente possa ottenere di mutare il luogo di Esercizio della servitu, deve dimostrare che le opere necessarie a tale mutamento siano interamente eseguibili nell'esclusivo ambito del fondo servente, dovendosi ritenere abusive quelle che dovessero essere effettuate sul fondo dominante, perche lesive della sfera dominicale del proprietario di questo. Ne ha Rilevanza che le opere da eseguirsi sul fondo dominante consistano nella demolizione o nello spostamento di manufatti edificati abusivamente, senza, cioe il consenso dei competenti uffici amministrativi e, comunque, non iscritti nei libri tavolari. (Conf.330-62' 365-61' 2948-60' 2657-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)