Sez. 2, Sentenza n. 965 del 14/03/1975 (Rv. 374366 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU IN LUOGO DIVERSO - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU IN LUOGO DIVERSO - CONDIZIONI.*
Il rigore del principio secondo cui, quando il luogo di Esercizio di una servitu risulti dal titolo costitutivo o dal possesso, non e consentito trasferirlo altrove se non con il consenso delle parti interessate (art 1068, primo comma, cod civ), e attenuato quando l'originario Esercizio sia divenuto piu gravoso per il fondo servente ed il titolare di quest'ultimo offra un luogo ugualmente comodo per l'Esercizio della medesima servitu (art 1068, secondo comma, cod civ). (nella specie esaminata, la Corte di Cassazione ha confermato la statuizione del giudice del merito che ha ritenuto sussistere le condizioni per l'applicazione del secondo comma dell'art 1068 cod civ nella ipotesi in cui la porta, attraverso la quale veniva esercitata una servitu di passaggio, era stata murata per ordine dell'autorita amministrativa per la sopravvenuta destinazione del fondo dominante - autorimessa - a deposito di materiali infiammabili). (V 2273'66, mass n 324429).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)