Sez. 2, Sentenza n. 1602 del 24/04/1975 (Rv. 375191 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU IN LUOGO DIVERSO - DELLA SERVITU DI PASSAGGIO - COMODITA PER IL PROPRIETARIO DOMINANTE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RILEVANZA DELLE NUOVE OPERE - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU IN LUOGO DIVERSO - DELLA SERVITU DI PASSAGGIO - COMODITA PER IL PROPRIETARIO DOMINANTE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RILEVANZA DELLE NUOVE OPERE - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Il giudice, valutando se il trasferimento della servitu di passaggio da una ad altra zona del fondo servente riesca o no egualmente agevole al proprietario del fondo dominante, deve considerare l'eventuale necessita di opere nuove da eseguirsi, per l'Esercizio della servitu, non solo nel punto d'accesso al fondo dominante, e cioe sul suo confine, ma anche a quelle eventuali da eseguire nell'interno del fondo stesso. (nella specie, il giudice del merito aveva accolto la domanda, avanzata dal proprietario del fondo servente, di trasferimento della servitu di passaggio, giudicando irrilevante, ai fini della valutazione dell'aggravio per il fondo dominante, la necessita di costruire, all'interno di questo, una piu lunga strada di accesso ad un'autorimessa. La Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito, enunciando il principio di cui sopra). (V 2273/66, mass n 324429; 2657/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)