Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 16/02/1996 (Rv. 495866 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal debitore escusso - Mancata pronuncia ed assunzione della dichiarazione del terzo - Implicita statuizione sulla competenza impugnabile con l'istanza di regolamento - Configurabilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
Il provvedimento con cui il Pretore nel procedimento di espropriazione presso terzi, a fronte dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal debitore escusso, senza pronunciarsi sull'eccezione stessa procede a raccogliere la dichiarazione del terzo, ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., non integra un'implicita statuizione sulla competenza, impugnabile con l'istanza di regolamento, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, volto ad ottenere un riconoscimento di debito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)