Sez. 3, Sentenza n. 11343 del 30/10/1995 (Rv. 494479 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA | Inutile decorso del termine di tre mesi - Condizione dell'azione di risoluzione - Sussistenza al momento della pronuncia - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA
L'inutile decorso del termine di tre mesi, previsto dalla legge a favore dell'affittuario coltivatore diretto per sanare l'inadempimento contestatogli ai sensi dell'art. 5 legge 3 maggio 1982, n. 203, dal locatore, è condizione dell'azione di risoluzione ed è sufficiente che sussista al momento della pronuncia della sentenza, cosicché non è precluso al locatore di promuovere il giudizio anche prima che siano decorsi tre mesi dalla ricezione della lettera raccomandata, da lui inviata all'affittuario per contestare l'addebito, ma l'accoglimento della domanda sarà condizionato comunque alla mancata sanatoria dell'inadempimento nel termine di legge da parte dell'affittuario.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)