Sez. 3, Sentenza n. 5556 del 05/06/1998 (Rv. 516127 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA | Mancato decorso del termine di tre mesi - Proposizione della domanda - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA
La previsione dell'art. 5, comma terzo della legge n. 203 del 1982, secondo la quale, ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione dell'inadempimento e le motivate richieste, non si dà luogo alla risoluzione del contratto, si limita a configurare per l'affittuario inadempiente una possibile sanatoria, senza elevare il decorso del termine di tre mesi a condizione di proponibilità dell'azione. Deve pertanto escludersi che la proponibilità dell'azione di risoluzione sia subordinata, oltreché alla contestazione stragiudiziale dell'addebito e al relativo tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982, anche al decorso del termine di tre mesi per sanare l'inadempimento.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)