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Sez. 3, Sentenza n. 4705 del 29/04/1991 (Rv. 471899 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione | Mancato decorso del termine per la sanatoria - Proposizione della domanda di risoluzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471899-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione

Con riguardo alla previa contestazione dell'inadempimento all'affittuario, previsto dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, il mancato decorso del termine di tre mesi (dal ricevimento della relativa lettera raccomandata del concedente), concesso all'affittuario per provvedere alla sanatoria del contestato inadempimento, non preclude la proposizione della domanda di risoluzione del concedente stesso, salva restando - ai fini del suo accoglimento - la necessità del riscontro, alla data della relativa decisione, della sussistenza di quell'inadempimento non sanato nel detto termine, che configura condizione dell'azione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)