Sez. 2, Sentenza n. 5840 del 09/02/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201330 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Pena | Obbligo di riduzione di un terzo della pena concretamente determinata - Applicazione della riduzione in misura inferiore - Rettifica da parte della Cassazione - Ammissibilità - Annullamento - Esclusione.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Pena
Allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, qualora la pena in concreto determinata sia stata ridotta in misure inferiore a quella fissa di un terzo, si ha un errore nel computo della pena relativamente ad una operazione aritmetica, che la Corte di Cassazione può rettificare ai sensi dell'art. 619, comma secondo, cod. proc. pen., senza dover pronunciare annullamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)