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Sez. 5, Sentenza n. 15068 del 22/02/2012 Ud. (dep. 19/04/2012) Rv. 252316 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Riduzione per il rito nella misura di un terzo - Inderogabilità - Errore nel computo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252316-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

Allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica senza dover pronunciare annullamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)