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Sez. 6, Sentenza n. 30576 del 29/05/2003 Ud. (dep. 21/07/2003) Rv. 225716 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Errore di denominazione o di computo della specie o quantità della pena - Errata quantificazione della diminuzione di pena in caso di giudizio abbreviato - Ricorso proposto esclusivamente al fine di sollecitare la rettificazione, ad opera della corte di cassazione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. - Inammissibilità - Rimedio esperibile - Procedura di correzione dell'errore materiale ad opera del giudice che ha deliberato il provvedimento impugnato.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225716-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO

È inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere che la Corte di cassazione provveda a rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo da parte del giudice di merito. Il rimedio applicabile nella specie, cioè la correzione dell'errore ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è attuato dal giudice della impugnazione solo quando quest'ultima non sia dichiarata inammissibile, e d'altra parte la necessità della rettificazione non è motivo riconducibile alle previsioni dell'art. 606; dal che si evince come il secondo comma dell'art. 619 del codice di rito, nel prescrivere la rettificazione a cura della Corte suprema senza annullamento della sentenza impugnata, presupponga la pertinenza del ricorso a vizi diversi dall'errore in questione. (In applicazione del principio enunciato la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, fondato sul computo erroneo della diminuzione di pena dovuta ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., specificando che alla correzione dell'errore materiale si sarebbe dovuto procedere in seguito, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., a cura del giudice del rito abbreviato, d'ufficio o su sollecitazione delle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)