Sez. L, Sentenza n. 21155 del 13/10/2010 (Rv. 615617 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavoratori socialmente utili - Attività espletabili - Realizzazione di opere e fornitura di servizi di utilità collettiva - Art. 1 del d.lgs. n. 468 del 1997 - Carattere tassativo dell'elencazione delle attività espletabili - Esclusione - Incidenza della contrattazione collettiva - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 del d.lgs. n. 468 del 1997, nel ricomprendere in tale ambito le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, non reca un'elencazione tassativa di attività, né le previsioni della contrattazione collettiva che destinano risorse al sostegno delle iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi hanno diretta incidenza sulla ricomprensione di analoghe iniziative fra le attività inerenti ai lavori socialmente utili. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito che, nel ritenere espletabile con LSU l'attività volta al miglioramento della funzionalità degli uffici comunali, aveva rigettato la domanda di costituzione di rapporto di lavoro subordinato con un ente locale, proposta sul presupposto dell'illegittimo ricorso ai LSU, effettuato per attività non previste dalla normativa di riferimento e per far fronte, sostanzialmente, a carenze di organico).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 1, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 CORTE COST., Contr. Coll. 01/04/1999, Contr. Coll. 05/10/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)