Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9811 del 14/06/2012 (Rv. 622924 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavori socialmente utili - Elenco delle attività ex art. 1 del d.lgs. n. 468 del 1997 - Tassatività - Esclusione - Prestazione in favore di ente pubblico da parte di soggetto assegnato a progetto LSU e percettore di assegno INPS - Costituzione di un rapporto di lavoro subordinato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 del d.lgs. n. 468 del 1997, riferendosi alle attività inerenti la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, non reca un'elencazione tassativa, sicché non eccede tale ambito e non identifica un rapporto di lavoro subordinato, neppure di fatto ex art. 2126 cod. civ., la prestazione resa in favore di un ente pubblico (nella specie, Ministero della Giustizia) da un soggetto assegnato a progetto LSU e percettore di assegno INPS, mancando un elemento imprescindibile della fattispecie legale del lavoro subordinato, qual è il pagamento del compenso da parte del beneficiario della prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)