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Sez. 2, Sentenza n. 2762 del 26/02/2001 (Rv. 544187 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Procedimenti cautelari - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 2001-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544187-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, non opera nei procedimenti cautelari, ma limitatamente alla fase sommaria, mentre si applica, invece, alla successiva a cognizione ordinaria, compresa quella d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)