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Sez. 2, Sentenza n. 2591 del 22/02/2002 (Rv. 552463 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale - Procedimento possessorio - Fase sommaria - Applicabilità - Trattazione congiunta delle due fasi del procedimento possessorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552463-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)