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Sez. 2, Sentenza n. 874 del 25/01/1995 (Rv. 489940 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Procedimenti cautelari - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489940-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742, non opera riguardo ai "procedimenti cautelari" e, quindi, nei procedimenti di sequestro, conservativo e giudiziario, di cui agli artt. 670 e segg. cod. proc.civ., limitatamente alla fase sommaria destinata a concludersi con il provvedimento sanzionante l'adozione della misura assicurativa. Detta sospensione opera, invece, con riguardo al giudizio di convalida del sequestro, di cui agli artt. 680 e segg. del codice di rito, che dà luogo ad un ordinario processo di cognizione e non ad un procedimento cautelare in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)