Sez. 1, Sentenza n. 572 del 15/03/1984 Cc. (dep. 22/06/1984) Rv. 164926 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
La motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è legittima se il giudice non solo indichi le fonti di prova ma delle prove stesse ne evidenzi la Rilevanza e la concludenza che giustificano il giudizio di probabile colpevolezza dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)