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Sez. 1, Sentenza n. 572 del 15/03/1984 Cc. (dep. 22/06/1984) Rv. 164926 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164926-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

La motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è legittima se il giudice non solo indichi le fonti di prova ma delle prove stesse ne evidenzi la Rilevanza e la concludenza che giustificano il giudizio di probabile colpevolezza dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)