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Sez. 1, Sentenza n. 463 del 18/02/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168470 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SPECIFICA ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - INDICAZIONE DELLE SINGOLE FONTI DI PROVA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - SPIEGAZIONE DELLE RAGIONI PER CUI È STATA ATTRIBUITA EFFICIENZA PROBATORIA ALLE FONTI DI PROVA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168470-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SPECIFICA ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - INDICAZIONE DELLE SINGOLE FONTI DI PROVA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - SPIEGAZIONE DELLE RAGIONI PER CUI È STATA ATTRIBUITA EFFICIENZA PROBATORIA ALLE FONTI DI PROVA - NECESSITÀ.*

Nella dizione "specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza", di cui all'art. 264 cod. proc. pen. sui requisiti formali dei mandati, deve sottintendersi il riferimento al contenuto degli elementi probatori raccolti, dei quali deve essere indicata la conferenza ai fini del giudizio di probabile colpevolezza dello imputato e, quindi, della legittimità del provvedimento restrittivo della libertà personale. Non basta quindi l'indicazione delle singole fonti di prova, ma occorre spiegare le ragioni per le quali a quelle fonti si è riconosciuta un'efficienza probatoria idonea a giustificare il giudizio, allo stato degli Atti, di probabile colpevolezza dello imputato. (V mass n 165652; (V mass n 164926; (V mass n 164508).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)