Sez. L, Sentenza n. 6772 del 10/12/1982 (Rv. 424410 - 01)
COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - MESSI DI CONCILIAZIONE - FUNZIONI - SVOLGIMENTO IN REGIME DI AUTONOMIA O DI SUBORDINAZIONE - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - OBBLIGHI DEL COMUNE - CARATTERE INTEGRATIVO EX ART. 36 COST. DELLA RETRIBUZIONE.*
COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - MESSI DI CONCILIAZIONE - FUNZIONI - SVOLGIMENTO IN REGIME DI AUTONOMIA O DI SUBORDINAZIONE - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - OBBLIGHI DEL COMUNE - CARATTERE INTEGRATIVO EX ART. 36 COST. DELLA RETRIBUZIONE.*
Lo svolgimento delle funzioni affidate ai messi di conciliazione che non siano già dipendenti comunali (art. 28 del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12) può, in astratto, configurarsi come svolto tanto in regime di autonomia, quanto in regime di subordinazione. Negli uffici con scarso carico di lavoro, infatti, l'attività del messo è limitata al compimento dei singoli Atti di cui sia richiesto e alla modesta attività accessoria di registrazione ad esso connessa, e non può perciò comportare altri vincoli se non quelli imposti dall'obbligatorietà dell'assolvimento della funzione, nonché dalla natura e dalla disciplina normativa dei singoli Atti da compiere, svolgendosi per il resto, con piena autonomia di organizzazione e di attuazione ed essendo perciò compensata unicamente con i diritti e i proventi spettanti a norma di legge. Negli uffici di maggiori dimensioni, invece, nei quali la massa degli Atti da compiere sia tale da richiedere un impegno quotidiano e continuativo, l'attività del messo di conciliazione non si inquadra, perciò solo, in un rapporto di lavoro subordinato, in quanto potrebbe sussistere un vincolo di natura unicamente tecnico-funzionale, imposto dalla necessità delle cose: perché si abbia un vincolo di subordinazione occorre, infatti, che vi sia un provvedimento, anche formale o implicito dal quale risulti che l'attività degli addetti (o anche di alcuni soltanto di essi) sia obbligatoria di per sè stessa secondo una distribuzione del lavoro e secondo direttive dettate dal capo dell'ufficio, tali da impegnare direttamente le energie dei messi di conciliazione e solo mediamente l'espletamento della funzione. Se, pertanto, un rapporto di lavoro viene ad instaurarsi, le relative obbligazioni (anche quando il rapporto non sia configurabile come rapporto di impiego pubblico) non potranno che incombere sul comune, che, quindi, nel quadro di un rapporto di lavoro di carattere privatistico, è obbligato a corrispondere, ad integrazione degli emolumenti dovuti in base al sistema dei compensi previsti dalla legge, una retribuzione che, alla stregua dell'art. 36 cost., appaia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sia, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore dignitose condizioni di vita, personali e familiari. (Conf 978/79, mass n 397169).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, Legge 03/02/1957 num. 16 art. 1, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)