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Sez. L, Sentenza n. 605 del 22/01/1987 (Rv. 450333 - 01)

COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - MESSI DI CONCILIAZIONE - FUNZIONI - SVOLGIMENTO IN REGIME DI AUTONOMIA O DI SUBORDINAZIONE - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ - CRITERI - DISTINZIONE TRA UFFICI CON SCARSO CARICO DI LAVORO E UFFICI DI MAGGIORI DIMENSIONI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450333-01

COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - MESSI DI CONCILIAZIONE - FUNZIONI - SVOLGIMENTO IN REGIME DI AUTONOMIA O DI SUBORDINAZIONE - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ - CRITERI - DISTINZIONE TRA UFFICI CON SCARSO CARICO DI LAVORO E UFFICI DI MAGGIORI DIMENSIONI - RILEVANZA.*

Lo svolgimento delle funzioni affidate ai messi di conciliazione che non siano già dipendenti comunali (art. 28 del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12) può, in astratto, configurarsi come svolto tanto in regime di autonomia, quanto in regime di subordinazione. Negli uffici con scarso carico di lavoro, infatti, l'attività del messo è limitata al compimento dei singoli Atti di cui sia richiesto e alla modesta attività accessoria di registrazione ad esso connessa, e non può perciò comportare altri vincoli se non quelli imposti dalla obbligatorietà dell'assolvimento della funzione, nonché dalla natura e dalla disciplina normativa dei singoli Atti da compiere, svolgendosi, per il resto, con piena autonomia di organizzazione e di attuazione: essa viene, perciò, compensata unicamente con i diritti e i proventi spettanti a norma di legge (art. 2 della legge 3 febbraio 1957, n. 16 e articolo unico della legge 24 febbraio 1971, n. 93). Negli uffici di maggiori dimensioni, invece, nei quali la massa degli Atti da compiere sia tale da richiedere un impegno quotidiano e continuativo, l'attività del messo di conciliazione non si inquadra, per ciò solo, in un rapporto di lavoro subordinato, in quanto potrebbe sussistere un vincolo di natura unicamente tecnico-funzionale, imposto dalla necessità delle cose: perché si abbia un vincolo di subordinazione occorre, infatti, che vi sia un provvedimento, anche non formale o implicito, purché inequivoco e determinato nel suo contenuto, proveniente dal soggetto cui compete la responsabilità organizzativa e funzionale dell'ufficio di conciliazione, strutturato in modo che l'attività degli addetti (o anche di alcuni soltanto di essi) sia obbligatoria di per sè stessa e non imposta in funzione di un risultato obbiettivo, e cioè in funzione del numero o della natura dei singoli Atti da compiere, bensì secondo una distribuzione del lavoro e secondo direttive dettate dal capo dell'ufficio, tali da impegnare direttamente le energie dei messi di conciliazione e solo mediatamente lo espletamento della funzione, richiedenti, cioè, presenza e prestazioni personali e implicanti una collaborazione all'attività dell'ufficio sotto le direttive di chi vi è preposto. (V 796/83, mass n 425537; (Conf 6772/82, mass n 424410, esclusa ultima parte; (Conf 978/79, mass n 397169, esclusa ultima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, Legge 03/02/1957 num. 16 art. 2, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)