Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25528 del 02/12/2014 (Rv. 633527 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Operazioni "triangolari" - Esenzione dell'IVA ai sensi dell'art.8, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Onere della prova a carico del contribuente - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI
In tema di IVA, in caso di operazioni "triangolari", ai fini dell'esenzione d'imposta di cui all'art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è onere del contribuente provare che le operazioni, fin dalla loro origine e nella loro rappresentazione documentale, siano state volute, secondo la comune volontà degli originari contraenti, come cessioni nazionali in vista del trasporto a cessionario residente all'estero. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto assolto l'onere probatorio a carico del contribuente, in ragione della produzione di modelli DAU, accompagnati dai documenti doganali relativi al trasporto all'estero della merce).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)